Il TAR del  Lazio   respinge ricorso BMG Ricordi s.p.a (+ 4) 
Il Tar del Lazio, Sez. I, con sentenza 15 aprile ’99 n. 873, ha respinto i ricorsi proposti dalle società BMG Ricordi, Polygram Italia, Emi Music Italy, Sony Music Entertainment Italy eWarner Music Italia avverso la delibera del 9 ottobre 1997, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato (e sanzionato) una pratica concordata fra le medesime società tendente a falsare la concorrenza sul mercato discografico italiano.
La Fismed ha partecipato attivamente a questa lunga e complessa vicenda, dapprima, dinanzi all’Autorità Garante e, quindi, avanti al Giudice amministrativo, allo scopo di porre fine all’intesa intercorrente fra le predette majors discografiche e comportante gravi riflessi negativi sull’intero mercato discografico nazionale e, in particolare, sulle rivendite di prodotti musicali.
Si può senz’altro affermare che l’operato della Fismed ha giocato, nell’occasione, un ruolo significativa circa l’esito sia del procedimento amministrativo, sia di quello giurisdizionale appena conclusosi.

La pronuncia del Tar - come, pure, quella dell’Autorità Garante - è immediatamente esecutiva e obbliga le società discografiche ad attenersi alle sue statuizioni.
In particolare la Sentenza del Tar, convenuta con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, stabilisce che :

"nel caso in esame, si è avuta una consapevole collaborazione tra le imprese ricorrenti, a danno della concorrenza, manifestatasi, in particolare, in una pratica concordata al fine di falsare il naturale gioco della concorrenza, attraverso :

    l’uniforme determinazione, nel tempo, dei prezzi di listino (che, peraltro, si sono attestati su livelli superiori a quelli fissati dalle altre case discografiche non major) ;

    l’allineamento costante nel tempo delle altre componenti del prezzo praticato ai rivenditori come il ticket-tv e le spese di trasporto ;

    l’omogeneizzazione dei prezzi finali richiesti ai rivenditori ;

    l’assunzione di iniziative comuni e con esiti sostanzialmente identici sia per la commercializzazione dei propri prodotti, anche attraverso la grande distribuzione, sia attraverso specifiche iniziative promozionali comuni rivolte ad incidere direttamente sul consumatore finale, in occasione di eventi particolari, quali, nella specie, il Salone della Musica di Torino.


 

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